24/01/2010 - Professione

Gli incentivi per i tecnici della P.A.; il parere del Ministro Brunetta

Sul problema degli incentivi per i tecnici delle pubbliche amministrazioni il Ministro della funzione pubblica Renato Brunetta ha recentemente risposto ad un'interrogazione parlamentare relativa al taglio dell'incentivo (dal 2% come prevedeva il codice dei contratti pubblici allo 0,5% come dispone il decreto-legge n.112/2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008) che determinerebbe un aggravio dei bilanci degli enti locali, i quali, non disponendo nel loro organico di figure professionali specifiche, dovrebbero incaricare professionisti esterni con il conseguente aumento dei costi relativi a consulenze tecniche professionali.
Nell'interrogazione era anche precisato che l'Anci a settembre 2009, nel corso di un'audizione presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente ad oggetto "Gli incentivi alla progettazione", aveva evidenziato le criticità che l'applicazione della norma può provocare nei comuni, soprattutto, quelli di piccole dimensioni, favorendo in ultimo anche il verificarsi una diminuzione della produttività ed efficienza degli uffici tecnici.

 Il Ministro Brunetta successivamente ad una premessa in cui narra la storia del provvedimento precisa che deve essere sempre assicurato il contenimento della spesa pubblica pur nel rispetto di misure che incoraggiano la professionalità ed il merito nella pubblica amministrazione.
Il Ministro ha precisato che la "nuova ed ultima" ripartizione assicura uno 0,5% al responsabile del procedimento e agli incaricati della redazione del progetto, al responsabile del piano sicurezza, al direttore dei lavori ed al collaudatore, mentre il restante 1,5% dell’importo è destinato all’entrata del bilancio dello Stato. Somme, quest'ultime, che potranno essere impiegate per diversi usi, tra i quali la tutela della sicurezza pubblica e la contrattazione collettiva integrativa delle amministrazioni statali.
Il ministro ha anche aggiunto che, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 61, comma 17 del citato decreto-legge n. 112/2008, il legislatore ha espressamente escluso l'obbligo a carico delle amministrazioni locali, di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa, conseguenti alla diminuzione della percentuale di incentivazione delle attività dei tecnici comunali.

Si potrebbe, quindi, dedurre che gli enti locali, se esentati dal versare allo Stato le somme corrispondenti all'1,5 per cento degli incentivi alla progettazione interna, potrebbero, conseguentemente, mantenere intatta la percentuale dell'incentivo al 2 per cento, così come previsto dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti ed a supporto di tale interpretazione, rileva l'asserzione di una illegittima ingerenza della disposizione de qua sull'autonomia finanziaria degli enti locali, ingiustificatamente costretti a ridurre gli incentivi per i propri dipendenti, con il contestuale effetto di disincentivare l'attività di progettazione interna.
Ma questa interpretazione non è condivisa dal Ministro che osserva come il comma 15 dello stesso articolo 61 definisce espressamente quali sono le disposizioni che non si applicano direttamente agli enti locali, individuandole in quelle di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, con la conseguente applicabilità diretta delle disposizioni di cui ai commi non menzionati, ivi incluso il comma 8 recante la riduzione dell'incentivo alla progettazione ex articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Pertanto, occorre considerare applicabile agli enti territoriali la riduzione dal 2 allo 0,5 per cento della percentuale prevista dal suddetto articolo 92, comma 5, del codice dei contratti, con la sola esclusione per gli stessi dall'obbligo di versare le maggiori entrate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Tali somme resteranno quindi a disposizione degli enti locali, che potranno decidere come impiegarle, in virtù dell'autonomia finanziaria loro riconosciuta ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

In conclusione, quindi, il Ministro precisa che la disposizione relativa alla riduzione dell'incentivo non configura un'ingerenza del legislatore sull'autonomia finanziaria degli enti locali che, nel rispetto dell'autonomia finanziaria loro riconosciuta dalla Costituzione, non sono obbligati a versare il restante 1,5 % allo Stato, decidendo, nella più completa autonomia, come meglio impiegare tali somme.

fonte: www.lavoripubblici.it


 

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