11/02/2010 - Professione
Disegno di legge: ripristino dell'incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche amministrazioni
Con il comma 3 dell'articolo 37 del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" (collegato Lavoro) viene ripristinato l'incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche amministrazioni .
Il citato comma 3 recita testualmente: "All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Di fatto viene cancellato il comma 7-bis in cui era precisato che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ….".
Il disegno di legge oggetto della presente notizia è stato nuovamente approvato con modificazioni il 28 gennaio scorso dalla Camera dei Deputati ed è stato trasmesso al Senato l’1 febbraio per l’esame e l’eventuale successiva approvazione senza modifiche in quarta lettura per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Volendo ricordare di cosa si tratta basta riferirsi al comma 5 dell’articolo 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) con cui viene precisato che "Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. ……".
Fonte: www.lavoripubblici.it